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  • PARLIAMO DI DIRITTO DI FAMIGLIA – 5 GIUGNO RISTORANTE “LA MURATELLA”

Ristorante “La Muratella” Cologno al Serio

Parliamo di Diritto di Famiglia

Relatore. Avv. Cristina Cattapan

La conviviale del 5 Giugno è stata dedicata ad un argomento sempre vivo e presente, non fosse altro per le conseguenze dirette sulle persone coinvolte e ovviamente sulla Famiglia come cellula costitutiva della Società. In pochi decenni è cambiato molto, quasi tutto se si pensa che da una famiglia tradizionale, ancorata ai concetti tradizionali della famiglia patriarcale, ora siamo arrivati agli incontri, genitori-figli, via Web. Dopo una breve disamina delle tipologie di separazione personale dei coniugi previste dal codice di procedura civile, sono state prese in considerazione le condizioni che regolano le separazioni, sia quelle date con ordinanza dal Presidente del Tribunale (provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi), sia quelle autodeterminate dai coniugi stessi e formulate nel corpo del ricorso per la separazione consensuale.

In particolare, è stato focalizzato il diritto-dovere del genitore non collocatario del minore. Ancora più specificamente, nel caso in cui, a seguito della separazione, uno dei genitori debba legittimamente cambiare luogo di residenza, affinché il figlio mantenga un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, le distanze geografiche tra le parti debbono necessariamente essere contemperate. Premesso che la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori non pregiudica l’affidamento condiviso, e che detta lontananza non significa inidoneità genitoriale né incapacità educativa, è di fondamentale importanza che i tempi ed i modi della presenza del figlio presso ciascun genitore vengano puntualmente disciplinati.

A tutela del diritto di visita del genitore geograficamente lontano, un decreto “pilota” è senz’altro stato quello innovativo del Tribunale di Nicosia che nel 2008  (seguìto da Campobasso nel 2010) ha previsto il diritto di visita on line sul web da parte di un padre nei confronti dei figli minori. La moglie, legittimamente modificando la propria residenza in seguito alla separazione per motivi economici, aveva reso particolarmente difficile, se non impossibile, il diritto di visita da parte del padre nei confronti dei figli. Ecco allora che, per evitare ai bimbi spostamenti insostenibili, il Tribunale aveva accolto la richiesta del padre non collocatario di visitare i figli mediante collegamento in video-ripresa suinternet. Certo, queste comunicazioni (limitate sia in durata che in frequenza) non avrebbero mai potuto sostituire il contatto fisico tra genitore e figli, ma altrettanto certamente – sosteneva il Tribunale – la web-cam poteva costituire un valido compromesso alla totale assenza di immagini, gesti e scambi relazionali nel pregevole tentativo di arginare il danno del vuoto assoluto nei rapporti parentali.

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